Accettare l’eredità con beneficio di inventario: è davvero efficace contro i creditori ereditari?
Immaginate di trovarvi di fronte alla difficile decisione, di accettare o meno un’eredità. La prima domanda che potrebbe sorgere è: “Cosa comporta realmente accettare l’eredità, soprattutto se ci sono debiti?”. Ebbene, la legge offre una soluzione.
Quando si accetta un’eredità in modo “puro e semplice”, il patrimonio del defunto si fonde con quello personale dell’erede. Questo significa che se i debiti del defunto superano il valore dei beni ereditati, l’erede rischia di pagarli con risorse proprie.
Invece, con l’accettazione con beneficio di inventario (art. 470 c.c.) si percorre una strada più prudente e sicura e si riesce a mantenere il proprio patrimonio separato da quello del defunto. Si perché in questo caso l’erede può pagare i debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti in successione.
Ma come funziona nella pratica?
Il primo passo è scrivere un inventario nel quale vengono riportati dettagliatamente tutti i beni, i crediti e i debiti dell’eredità. Questa è la fase più importante perché fa chiarezza sull’effettiva entità dell’asse ereditario.
Questo tipo di accettazione viene poi iscritta nel registro delle successioni e trascritta nei registri immobiliari, così che i creditori saranno informati della scelta dell’erede di separare il proprio patrimonio da quello ereditario.
Un esempio?
Pensate ad una persona che eredita un immobile e poi scopre che nell’eredità, oltre all’immobile, vi sono debiti fiscali e ipoteche di grande importo. Il rischio è che i debiti ereditari si riversino sul patrimonio personale dell’erede. E’ proprio qui allora che interviene il beneficio di inventario. Con tale accettazione i creditori potranno essere soddisfatti solo nei limiti del valore dei beni che l’erede ha ricevuto in eredità, senza aggressioni al patrimonio personale. In pratica ogni debito ereditario sarà pagato “con” i beni ereditari fino al limite del loro valore.
Prima di decidere, quindi, è essenziale valutare ogni aspetto con attenzione, rivolgendosi a un esperto in materia successoria.
Ora immaginiamo questo scenario pratico. All’erede che ha accettato con beneficio di inventario viene notificato da un atto di precetto da parte di un creditore ereditario.
Ebbene anche la Cassazione sostiene che una volta intervenuta l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario con l’adempimento delle descritte formalità, non è più possibile per i creditori del defunto procedere nei confronti dell’erede con il pignoramento, dovendosi infatti procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi di legge (artt. 499 e ss. c.c.). In questo caso quindi la notifica del precetto è nulla.
Il descritto perimetro protettivo derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, cade nel momento in cui l’erede accettante proceda alla vendita di un cespite ereditario e con il ricavato della vendita acquisti un nuovo immobile.
In siffatta ipotesi, infatti, il bene acquistato sarà sicuramente pignorabile ed espropriabile, seppure nei limiti del valore del bene pervenuto per successione all’erede beneficiato e da questi alienato.
È evidente il rischio sotteso a tale condotta ove peraltro si consideri che spesso erroneamente si ritiene che l’accettazione con beneficio di inventario metta al riparo da qualunque circostanza.
Ciò mentre, l’erede beneficiato è da ritenersi successore del defunto anche nei debiti, in quanto il richiamato art. 490 c.c., che limita la responsabilità dei debiti ereditari e dei legati “intra vires e cum viribus”, si riferisce esclusivamente ad eventuali aggressioni dei beni propri dell’erede beneficiato da parte del ceto creditorio ereditario.
Quanto sopra appare infatti in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il reinvestimento del denaro ricavato dalla vendita di un bene ereditario da parte dell’erede che accetta con beneficio di inventario, non rendono il nuovo bene acquistato dall’erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali pertanto ben potranno sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, anche qualora l’erede eccepisca che l’accettazione sia avvenuta con beneficio di inventario.
Infine con riferimento ai debiti di natura tributaria la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina, di per sé, una totale esclusione della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti tributari del de cuius in quanto all’erede stesso è riconosciuto soltanto il diritto a veder limitata la propria responsabilità ai beni ereditati.