EreditàPatrimonioDebiti dell’eredità: come si dividono e chi li paga?

17 Aprile 2025by Pino Cupito

Debiti dell’eredità: come si dividono e chi li paga?

Uno degli aspetti più problematici da affrontare all’apertura di una successione è certamente quello relativo alla ripartizione dei debiti ereditari ed il loro pagamento da parte degli eredi.

Si definiscono debiti ereditari quel complesso di obbligazioni che gravavano in capo al defunto (de cuius) e che risultano ancora in essere al momento della sua morte in quanto non ancora adempiute e/o non ancora prescritte.

Nello specifico si può distinguere tra:

  1. debiti ereditari in senso proprio, vale a dire quelle obbligazioni civili e tributarie sorte in capo al defunto quando questi era ancora in vita;
  2. pesi ereditari, vale a dire quelle obbligazioni pecuniarie nate successivamente alla morte del de cuius e quindi dopo l’apertura della sua successione (ad es. spese funerarie, spese di predisposizione di inventario, spese di amministrazione dell’eredità, spese di divisione ereditaria ecc…).

Al riguardo, con riferimento ai debiti di cui un’eredità possa essere gravata, bisogna fare chiarezza sul valore reale e soprattutto giuridico che ha la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate da parte di un chiamato all’eredità.

In altri termini, bisogna chiedersi quali sono gli effetti di tale adempimento nei confronti del chiamato.

Ebbene, la presentazione della dichiarazione di successione, lungi dall’essere considerata quale atto di accettazione dell’eredità da parte del chiamato/delato, costituisce unicamente un adempimento di natura solamente fiscale e come tale per nulla idoneo a determinare l’assunzione della qualità di erede in capo al soggetto che la compie.

Come si suddividono i debiti ereditari?

Per quanto invece concerne l’effettiva ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi, occorre prendere le mosse dalla disciplina codicistica espressamente prevista dall’art.752 c.c..

Ai sensi di tale articolo “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.

In ossequio a tale dettato normativo è quindi certamente da escludere che tra gli eredi operi un criterio di solidarietà.

Questo significa che, ciascun coerede risponderà dei debiti ereditari soltanto in misura proporzionale alla propria quota di eredità ricevuta per successione.

Tradotto in altre parole, in presenza di più eredi, ciascuno di essi avrà l’obbligo di provvedere al pagamento di una parte soltanto dei debiti ereditari e non di tutte le passività ereditarie.

I debiti infatti si ripartiranno:

  1. sulla base del numero effettivo degli coeredi;
  2. sulla base delle rispettive quote di eredità le cui percentuali dovranno essere calcolate tenendo come base di riferimento il valore dell’intero asse ereditario. Ne consegue che, nel caso in cui un creditore ereditario faccia causa per recuperare il proprio credito, non si determinerà un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto.

Il creditore può chiedere l’intera somma ad un solo erede?

Il criterio di ripartizione delle passività ereditarie sopra descritto (che come detto vale anche per i debiti di natura fiscale e tributaria), opera non solo sotto il profilo interno tra gli eredi, ossia per comprendere il carico che ciascuno di essi dovrà sostenere.

Ma opera soprattutto sul piano processuale ossia in caso azioni giudiziali intentate da parte dei creditori del defunto contro uno solo degli eredi dell’eredità.

Capita infatti con molta frequenza che i creditori ereditari agiscano per il recupero dell’intero credito nei confronti di un singolo coerede intimando a quest’ultimo il pagamento.

Immaginiamo un asse ereditario nel quale sia presente un debito monetario di euro 200.000.

Ed immaginiamo anche che gli eredi di tale eredità siano soltanto due, ciascuno con una quota pari al 50%. In tal caso, seguendo il ragionamento di cui sopra, il carico delle passività ereditarie di suddividerà su entrambi gli eredi e ciascuno sarà tenuto al pagamento di un debito pari ad euro 100.000 (200.000/2 =100.000).

Ebbene, nell’esempio fatto, qualora il creditore procedente agisca per il recupero del proprio credito richiedendo l’intero importo di euro 200.000 ad un solo dei predetti eredi, l’azione in tal guisa intrapresa dovrà considerarsi legittima solo nella misura del 50% del credito richiesto in quanto per la restante parte del credito (l’altro 50%) il creditore dovrà agire nei confronti dell’altro coerede responsabile.

In una fattispecie del genere il coerede convenuto in giudizio per l’intero importo del debito, sul presupposto che la sua obbligazione, come detto, ha natura solamente parziaria e c’è solidarietà con l’altro erede, avrà l’onere di costituirsi in giudizio ed eccepire i limiti entro i quali egli è effettivamente tenuto al pagamento del debito ereditato specificando al contempo qual è l’ampiezza della propria quota ereditaria calcolata in percentuale sul valore dell’intero asse ereditario.

La rilevanza di tale eccezione processuale è notevole.

Basti semplicemente considerare che la sua eventuale omissione legittimerà la richiesta monetaria del creditore ereditario il quale potrà pertanto agire per l’intero debito ereditario (che nell’esempio precedente era pari ad euro 200.000).

Parliamone insieme, sarò felice di risponderti.

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